Comune di Robecco S/N
(Prov. di Milano)
NOVITA’ I.C.I. 2008
Decreto Legge 93/2008
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze (massimo 2 box) del soggetto passivo.
Sono altresì escluse le unità immobiliari ad esse assimilate dal Comune come da articolo 10 del regolamento.
Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale
Sono equiparate alle abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed enti simili;
- le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale, e che siano coniuge, ovvero parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado con il medesimo. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse in un massimo di due) e C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle);
- le case coniugali del coniuge che non risulta assegnatario della stessa;
- gli immobili acquistati da soggetti persone fisiche che acquisiranno negli alloggi medesimi la residenza anagrafica entro sei mesi dalla stipula dell’atto di acquisto.
L’esclusione non riguarda le abitazioni principali classificate in categoria A1 e A8 che continuano ad essere soggette all’imposta.
L’Ufficio Tributi è a disposizione per ogni chiarimento in merito.